Data pubblicazione:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RISOLUZIONE N. 4421 del 11 Gennaio 2013
OGGETTO:
Commercio su aree pubbliche – Subingresso - Validità contratto di trasferimento del ramo d’azienda
Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede il parere della scrivente Direzione in merito all’obbligatorietà del rispetto della forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata per la valida conclusione di un contratto di trasferimento di ramo d’azienda.
Precisa, nello specifico, che è stata presentata un’istanza di rilascio di un’autorizzazione per commercio su aree pubbliche relativa ad un subingresso ad altro operatore già titolare di autorizzazione.
A tale istanza è stata allegata una scrittura privata non autenticata di cessione di ramo d’azienda per la vendita su aree pubbliche di determinati prodotti non alimentari sottoscritta sia dall’imprenditore cedente che dall’imprenditore subentrante e registrata presso l’Agenzia delle Entrate.
Fa presente, tuttavia, che ai sensi dell’articolo 2556 del codice civile i contratti di trasferimento della proprietà o di godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto in forma pubblica o scrittura privata autenticata e devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Evidenzia, al riguardo, che l’imprenditore subentrante, nel citare genericamente nuovi orientamenti ministeriali o giurisprudenziali, ha sottolineato che ove la cessione d’azienda riguardi piccoli imprenditori (ovvero imprese non soggette ex lege alla registrazione) e non comprenda il trasferimento di beni immobili o mobili registrati, essa possa intervenire con una semplice scrittura privata tra le parti.
Ciò premesso, chiede un parere in ordine alla possibilità o meno di riconoscere validità al trasferimento dell’azienda effettuato con semplice scrittura privata non autenticata ai fini del rilascio di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche per subingresso.
Al riguardo si precisa quanto segue.
In via preliminare si ribadisce quanto disciplinato dall’articolo 2556 del codice civile, ovvero che “Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante”.
Da ciò ne consegue che nel caso di cessione di azienda o di trasferimento del godimento della stessa, sorge l’obbligo del rispetto dell’art. 2556 c.c. con la conseguente necessità del rispetto del requisito formale del contratto e del deposito dello stesso nel registro delle imprese ai fini dell’iscrizione.
Con riferimento al dubbio inerente, nello specifico, l’esistenza, anche per le piccole imprese, dell’obbligo di rispettare le formalità previste dall’articolo 2556 del codice civile, la scrivente direzione ha già avuto modo di trattare l’argomento con la lettera circolare del 18 novembre 1999, n. 498387, che si allega.
Al riguardo è stato ritenuto opportuno acquisire il parere del Ministero della Giustizia, il quale con nota n. 5108 dell’11 ottobre 1999 ha evidenziato che l’originario impianto del codice civile, secondo il quale i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e le società semplici non erano soggetti a registrazione, è stato modificato con la legge n. 580 del 1993, che all’articolo 8 ha introdotto la registrazione in sezioni speciali del registro delle imprese anche per le categorie da ultimo citate, prima escluse dalla registrazione.
Ad avviso del Ministero della Giustizia tale iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, le quali “ … non sarebbero pienamente svolte se eventi così importanti nella vita dell’azienda come quelli descritti dall’articolo 2556 c.c. 1° comma non fossero iscritti nel registro delle imprese, sia pure nella apposita sezione speciale”.
Ritiene, pertanto, che “per questa ragione bisogna ritenere che l’art. 2556 c.c. intenda per imprese soggette a registrazione anche le imprese di cui all’art. 8 n. 580/1993 e che quindi gli adempimenti previsti dall’art. 2556 c.c. così come novellato dall’art. 6 della L. n. 310/1993 debbano essere eseguiti anche dalle piccole imprese”.