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Categoria: EDILIZIA

Consiglio di Stato, sentenza, 6 novembre 2025, n. 8648, sez. VII

Condono - Abusi in area vincolata

Il condono edilizio non può intendersi rilasciato per il solo fatto che sia decorso il termine di ventiquattro mesi, previsto dall’art. 35, comma 12, della L. n. 47 del 1985, ciò in quanto, nel caso di abusi in area vincolata, il termine per la formazione del silenzio assenso decorrere solamente dall’emanazione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 32 della citata L. n. 47 del 1985. Il silenzio assenso non si perfeziona, infatti, per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria, essendo necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi, ai quali è subordinato il rilascio del condono e, in primis, la completezza dell’istanza e dei relativi allegati.