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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 12 febbraio 2014, n. 3221, sez. II civile

CONDOMINIO - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - Maggioranza - Fattispecie.


Nella controversia sorta sulla delibera condominiale che scorpora un immobile, nella specie un box auto, da una scala per attribuirla a un’altra scala del fabbricato ai fini del riparto delle spese deve escludersi la violazione degli articoli 1135, 1136 c.c., 68 e 69 disp. att. c.p.c. perché, quand’anche si volesse attribuire ad una delibera assembleare che si limita a regolare in modo diverso i criteri di ripartizione delle spese generali, la natura di delibera di modifica dei millesimi, la delibera comunque non deve essere approvata all’unanimità, ma a semplice maggioranza perché nel condominio, l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, come quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che la revisione delle tabelle (ancorché di origine contrattuale) non deve essere approvata con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma.