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Cassazione, sentenza 1° luglio 2025, n. 17821, sez. V

Imposta di successione- Deducibilità di passività non dichiarata- Fatto generativo antecedente alla morte del de cuius - Accertamento con sentenza definitiva successiva alla morte- Decorrenza termine per istanza di rimborso.

In tema di imposta di successione, è ammessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, commi 1 e 2 e 23, comma 4 del D.Lgs. 346 del 1990, la deducibilità della passività non dichiarata, il cui fatto generativo sia antecedente la morte del de cuius, ancorché il suo accertamento con sentenza passata in giudicato sia successivo alla morte del medesimo, purché nei sei mesi successivi alla data di definitività del provvedimento giurisdizionale l'interessato provveda a dimostrarne l'esistenza, con le modalità previste dal medesimo art. 23, mentre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso della passività non dichiarata decorre, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 346 del 1990, dalla definitività della sentenza.