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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza, 29 maggio 2025 n. 14424, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) – AMMINISTRATORE – ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Delibera di approvazione del rendiconto contenente il compenso dell’amministratore, non analiticamente indicato nell’atto di nomina - Nullità ex art. 1129, comma 14 c.c. - Rilevabilità in appello anche d’ufficio - Fondamento.

La deliberazione dell’assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale, includendovi l’importo dovuto all’amministratore a titolo di compenso per l’attività svolta, ove tale importo non sia stato analiticamente indicato all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, è affetta da nullità, rilevabile in appello anche d’ufficio, per contrarietà all’art. 1129, comma 14 c.c., non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita.