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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza, 27 settembre 2025, n. 26290, sez. II civile

Responsabilità disciplinare.

Per gli atti di compravendita in cui viene dichiarata, quale provenienza in favore del venditore, l’intervenuta usucapione non accertata giudizialmente, al fine di garantire la certezza dei traffici giuridici, nonché la completezza ed affidabilità dei pubblici registri, il notaio è tenuto ad avvalersi di tutti gli strumenti disponibili, ovvero le visure catastali ed ipotecarie, per pervenire alla ragionevole certezza dell’avvenuta usucapione dichiarata dal venditore. Le previsioni relative all’identificazione catastale, al riferimento alle planimetrie depositate in catasto e alla dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sono testualmente richieste a pena di nullità dell’atto. L’atto può essere "confermato" alle condizioni poste dall’art. 29 co.1-ter, legge n. 52/1985, ma nel contempo nessuna disposizione esclude che gli atti confermabili integrino violazione dell’art. 28 legge notarile. Ne consegue che l’illecito disciplinare del notaio è consumato nel momento in cui è rogato l’atto affetto da nullità, senza che il rimedio previsto dal legislatore per conservare l’atto possa assumere efficacia sanante o estintiva della punibilità. Non rileva che nella fattispecie la condotta integrante l’illecito sia stata commessa allorché era già in vigore l’art. 29 co. 1-ter e che l’atto nullo fosse suscettibile di conferma; la sopravvenuta eliminazione della causa di nullità non incide sul momento consumativo dell’illecito disciplinare ed assume rilevanza esclusivamente ai fini della valutazione della gravità della condotta.