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Cassazione, ordinanza 4 luglio 2025, n. 18297, sez. V

Imposta di registro- Determinazione del valore venale dell’azienda trasferita- Avviamento (anche) negativo.

Nel caso di specie deve farsi applicazione del principio secondo il quale in tema di determinazione del valore venale dell'azienda trasferita ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento, in quanto qualità aziendale intrinseca richiamata dall'art. 51 del D.P.R. n. 131 del 1986, rileva non solo se positivo, ma anche se negativo, quando ha determinato, come tale, la pattuizione tra le parti di un prezzo di cessione inferiore al valore patrimoniale netto dei cespiti aziendali, perché scontato in ragione della fondata previsione di perdite future e del solo successivo recupero di redditività dell'azienda stessa (Cass. 17/01/2025, n. 1190). Va rammentato anche, in proposito, che il divieto di extratestualità nell'imposta di registro concerne la qualificazione giuridica dell'atto (art. 20) ma non gli elementi legali di determinazione della base imponibile, tra i quali appunto l'avviamento.