Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 25 novembre 2025, n. 30925, sez. V

Agevolazioni “prima casa” - Manifestazione di volontà di fruire dei benefici in dichiarazione di successione (2010) - Registrazione sentenza di usucapione (2015) da cui è derivato l’acquisto – Decadenza.

La manifestazione di volontà prescritta dall'art. 1, Nota II-bis, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 deve specificamente riferirsi all'atto (scrittura pubblica o sentenza) di acquisto della proprietà che costituisce l'oggetto della tassazione, cui accede il relativo regime agevolato dell'imposizione fiscale. In tali termini, dunque, la generica manifestazione di voler conseguire il beneficio di cui si discute espressa nell’anteriore denuncia di successione non può legittimare la richiesta di agevolazione fiscale riferita al diverso atto (la sentenza di usucapione) che ha determinato l'effetto traslativo della proprietà. Consegue a tanto che, non essendo detta dichiarazione intervenuta prima della registrazione della sentenza di usucapione - come è pacifico -, la contribuente va dichiarata decaduta dal conseguimento del suddetto beneficio.