Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 22 settembre 2025, n. 25848, sez. V

Imposta di registro- Permuta a catena – Disconoscimento agevolazioni “prima casa” – Natura complementare –Registrazione con procedura telematica – Esclusa responsabilità del notaio.

In tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 e 3-ter del D.Lgs. n. 463 del 1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l'imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell'autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15450 del 07/06/2019; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15998 del 09/06/2021). In tema di imposta di registro, nel caso di liquidazione della stessa da parte dell'ufficio a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, deve escludersi la responsabilità tributaria del notaio rogante, atteso che l'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 limita quest'ultima al pagamento della sola imposta principale, mentre, nell'ipotesi suddetta, l'imposta va qualificata come complementare (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12257 del 17/05/2017). Si è esclusa la qualifica di imposta principale anche per la riqualificazione giuridica dell'atto ex art. 20 D.P.R. n. 131/1986 (cfr. Cass. n. 881/2019). La considerazione che precede non muta per effetto dell'utilizzo della procedura telematica di adempimento di cui all'art. 3-ter D.Lgs. n. 463 del 1997, atteso che l'osservanza di tale procedura incide sulle modalità di liquidazione e pagamento del tributo, ma non sulla natura dell'imposta richiesta. Pertanto, si ritiene di dover precisare quanto stabilito da Cass. n. 13626/2018; segnatamente là dove in essa si attribuisce alla - pur imprescindibile - bipartizione dell'art. 3-ter D.Lgs. n. 463/1997 (tra elementi di imposizione 'desumibili' ed elementi 'non desumibili' dall'atto) una valenza assorbente e sostanzialmente sostitutiva, nella modalità automatizzata di registrazione, della tripartizione operata dalla norma-base dell'art. 42 TUR (v., in tal senso, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15450 del 07/06/2019).