Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 21 novembre 2025, n. 30733, sez. V

Imposta di registro- Scrittura privata di ricognizione di debito.

Va premesso che, nel caso di specie, è incontroversa la qualificazione della scrittura quale ricognizione del debito. È espressione di principio consolidato la statuizione secondo cui la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (cfr., più di recente, Cass. sez. 1, ord. 25 gennaio 2022, n. 2091; Cass. sez. 3, 2020, n. 24451; Cass. sez. 1, 20 dicembre 2016, n. 26334), il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria. Per quanto concerne gli atti ricognitivi, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, ove l'atto di riconoscimento del debito - che fa espressamente riferimento al rapporto fondamentale sottostante - è propriamente un atto meramente ricognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l'obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l'agevolazione per il creditore sul piano dell'onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell'astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto "dichiarativo" dell'atto di riconoscimento (S.U. n. 7682/2023). Infine, nemmeno può trovare accoglimento la tesi propugnata dall'amministrazione, avendo le Sezioni unite di questa Corte chiarito che "la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia un carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non avendo per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso".