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Cassazione, ordinanza 2 luglio 2025, n. 17924, sez. V

Art. 15 d.p.r. 601/1973- Atti giudiziari- Fideiussioni correlate ad operazioni di finanziamento a medio-lungo termine.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 601 del 1973, gli atti giudiziari riguardanti operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine sono soggetti alle imposte secondo il regime ordinario e non al regime agevolativo per quelle previsto, ma ciò non comporta che l'enunciazione in atti giudiziari delle menzionate operazioni di credito, degli atti e delle garanzie prestate determini il loro assoggettamento anche all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n. 131 del 1986, risultando esse già sottoposte ad un'unica imposta sostitutiva (Cass. Sez. 5, 14/03/2024, n. 6893; vedi anche Sez. 5, n. 25338 del 25 giugno 2024). Nel caso in giudizio si discute di fideiussioni correlate ad operazioni di finanziamento a medio-lungo termine ammesse al regime sostitutivo. La CTR ha correttamente escluso l'applicabilità dell'imposta di registro assumendo che la fideiussione in oggetto, in quanto relativa, secondo quanto accertato in punto di fatto, ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, potesse usufruire di un regime sostitutivo ai sensi degli artt. 15 e 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, con esclusione dall'applicazione dell'imposta di registro. Il regime derogatorio previsto dall'art. 15, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è diretto ad escludere l'applicazione dell'esenzione, stabilita dal comma 1, esclusivamente per gli atti giudiziari che definiscono giudizi aventi ad oggetto operazioni di finanziamento o garanzia esenti. Tale previsione non comporta l'assoggettamento ad imposta di registro anche di contratti di finanziamenti e di garanzie già assoggettate ad imposta sostitutiva sui finanziamenti per il solo fatto di essere enunciati in atti giudiziari (Cass., Sez. 6-5, 24 marzo 2021, n. 8341).