Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 31 maggio 2025, n. 14660, sez. V

Imposta di registro- Cessione di azienda- Passività

Il quadro disciplinare dell'imposta di registro è caratterizzato, in linea generale, da un principio di tassazione dei beni e diritti oggetto di atti/contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali sulla base del loro valore "al lordo", tenuto conto della disposizione dell'art. 43, comma 2, D.P.R. 16 aprile 1986, n. 131 (secondo cui " i debiti e gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile"); le passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, o da atti aventi data certa a norma del codice civile, debbono essere dedotte dalla base imponibile dell'imposta di registro solo se inerenti all'azienda, non essendo sufficiente la loro registrazione nelle scritture contabili; laddove si riscontri il trasferimento al cessionario dell'azienda di un debito privo di collegamento funzionale con l'azienda stessa, estraneo quindi alla definizione della consistenza di quest'ultima nella vicenda circolatoria, esso potrà rilevare, nel caso, quale modalità di pagamento del prezzo della cessione, ai sensi dell'art. 43, 2 comma, citato (Cass., Sez. Un., n. 30055 e 30057 del 2008; Cass nn. 888/2019, 2048, 2019 e 21767 del 2017, 22099/2016, 12042/2009).