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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, ordinanza, 29 settembre 2025, n. 26316, sez. II civile

Edilizia residenziale pubblica – Prezzi massimi di cessione.

Ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/1971, che delega al Consiglio comunale la fissazione dei criteri per la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi in materia di edilizia sovvenzionata, gli atti amministrativi relativi, in quanto emanati in forza della predetta delega legislativa, da questa direttamente traggono un carattere di imperatività, sicché debbono ritenersi compresi nella previsione dell’art. 1339 c.c., alla quale si collega quella dell’art. 1419, secondo comma, c.c.: la difformità della clausola negoziale di determinazione del prezzo è sanzionata con la nullità della clausola stessa, non dell’intero contratto, perché per la sostituzione della pattuizione opera, di diritto, la norma imperativa.