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Categoria: AMMINISTRAZIONE

Cassazione, ordinanza, 10 ottobre 2025, n. 27162, sez. III civile

Decisioni Co.Re.Di. – impugnazioni.

Le decisioni della Co.Re.Di. possono essere impugnate in sede giurisdizionale con reclamo alla Corte d’Appello (art. 158 L.n.); quanto al rapporto che si pone tra il giudizio amministrativo che si conclude davanti alla Co.Re.Di. e il successivo giudizio di impugnazione che si propone davanti alla Corte d’Appello, la giurisprudenza ha precisato che quest’ultimo non si può configurare come un secondo grado, ma più propriamente è da intendere come una seconda fase del giudizio, che nasce con un reclamo e impone il riesame del merito rispetto alla decisione dell’organo amministrativo.