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Data pubblicazione:

D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2014, n. 5.

 

(aggiornato sul sito del Notaio Paolo Castellini il 22 gennaio 2014)

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 2013;

 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per l'integrazione, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

 

Modifiche al codice civile in materia di filiazione

 

Art. 1.  Modifiche all'articolo 87 del codice civile

 

In vigore dal 7 febbraio 2014

 

1.  All'articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  nella rubrica le parole: “e affiliazione” sono soppresse;

 

b)  al primo comma, numero 1) le parole: “, legittimi o naturali” sono soppresse;

 

c)  il secondo comma è abrogato;

 

d)  il terzo comma è abrogato;

 

e)  al quarto comma le parole: “o di filiazione naturale” sono soppresse.

 

 

 

Art. 2.  Modifiche all'articolo 128 del codice civile

 

In vigore dal 7 febbraio 2014

 

1.  All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  il secondo comma è sostituito dal seguente: “Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.”;

 

b)  nel quarto comma le parole: “bigamia o” sono soppresse;

 

c)  il quinto comma è sostituito dal seguente: “Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.”.

 

 

 

Art. 3.  Modifiche all'articolo 147 del codice civile

 

In vigore dal 7 febbraio 2014

 

1.  L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente: “Art. 147. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.” 

 




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