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Tribunale di Reggio Emilia, 22 giugno 2012, sez. I civile

Pattuizioni patrimoniali fra coniugi – Negozio di destinazione – Controllo di legittimità.


In ossequio al principio di autonomia contrattuale, è possibile indicare, come condizioni del ricorso per separazione personale tra coniugi, pattuizioni di natura negoziale ma tali accordi, anche in assenza di prole minorenne, sono soggetti a un controllo di legittimità da parte del Tribunale al momento dell’omologazione. Partendo da tale premessa, il Tribunale di Reggio Emilia ha escluso la legittimità di un accordo di separazione che prevedeva la destinazione di un immobile, di proprietà comune, al mantenimento dei nipoti minorenni e ha affermato che: “l’articolo 2645-ter c.c. è norma «sugli effetti» e non «sugli atti» e, perciò, disciplina esclusivamente gli effetti, complementari rispetto a quelli traslativi e obbligatori, delle singole figure negoziali a cui accede il vincolo di destinazione; non consente, invece, la configurazione di un «negozio destinatorio puro», cioè di una nuova figura negoziale atipica imperniata sulla causa destinatoria. Non è ammesso dalla predetta norma il cosiddetto «vincolo di destinazione autoimposto» in cui l’effetto destinatorio è collegato ad un atto privo di effetti traslativi. Non è possibile riqualificare il negozio di destinazione ex articolo 2645-ter c.c. come trust (istituto che offre ai beneficiari vantaggi e garanzie maggiori rispetto a quelle previste dall’articolo 2645-ter c.c.) in ragione delle molteplici differenze tra i due istituti”
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2645-ter