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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 16 maggio 2016, n. 9994, sez. I civile

VENDITA - COSE FUTURE - Forma scritta - Stipulazione del contratto - Necessità - Individuazione del bene - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili futuri, la forma scritta è necessaria solo per la stipulazione del contratto ad effetti obbligatori e non anche per l'individuazione del bene, la cui proprietà è trasferita non appena lo stesso viene ad esistenza.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, con riguardo ad un contratto di permuta di cosa futura, aveva trasferito agli acquirenti, che ne erano risultati assegnatari "di fatto", beni diversi da quelli scelti nel progetto originario, sebbene con caratteristiche ad essi analoghe).