Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: VENDITA

* Cassazione, sentenza 24 ottobre 2016, n. 21342, sez. VI - 2 civile

CONTRATTI – VENDITA - Preliminare - Pluralità di immobili oggetto di negozio - Vendita a corpo - Vendita a misura
La normativa dei contratti consente di ritenere che costituisce un unico contratto di trasferimento immobiliare ogni vendita conclusa tra le stessi parti e per un prezzo complessivo ancorché abbia ad oggetto cumulativamente due o più immobili. Con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi in cui la vendita di immobili sia avvenuta a corpo e non a misura, al fine di stabilire se si è verificato uno scostamento ritenuto significativo ai sensi dell'art. 1538 cod. civ., è necessario tener conto di tutti i beni compresi nell'oggetto della vendita e, se eterogenei, del valore proporzionale che ciascuno dei beni ha assunto nell'ambito del corrispettivo unitario.