Data pubblicazione:
Cassazione, sentenza 9 ottobre 2014, n. 21352, sez. II civile
Vendita - Vendita di cose immobili – Planimetria allegata all’atto di compravendita
Nei contratti in cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam", l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi riferimento ad elementi estranei ad esso. Ne consegue che ove le parti di una compravendita immobiliare abbiano fatto riferimento, per individuare il bene, ad una planimetria allegata all'atto, è necessario che essa non solo sia sottoscritta dai contraenti, ma sia anche espressamente indicata nel contratto come facente parte integrante del contenuto dello stesso