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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 8 marzo 2013, n. 5845, sez. I civile

AZIENDA - CESSIONE - Avviamento - Bene compreso nell'azienda - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità art. 1490 cod. civ. -Esclusione - Qualità immateriale dell'azienda - Configurabilità - Conseguenze -Applicabilità dell'art. 1497 cod. civ.

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA.

In tema di cessione di azienda, l'avviamento non è un bene compreso nell'azienda - del quale quindi si possa ipotizzare un vizio ai sensi dell'art. 1490 cod. civ.in tema di vizi della cosa venduta - ma è una qualità immateriale dell'azienda stessa, che può essere promessa nel contratto di vendita e il cui difetto dà luogo alla fattispecie di inadempimento di cui all'art. 1497 cod. civ. in tema di mancanza di qualità promesse, con la conseguenza che la sua mancanza o il suo valore inferiore a quello pattuito non possono essere poste a fondamento dell'azione di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492, ma solo, eventualmente, di una di risoluzione ex art. 1453 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod.Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1497,Cod. Civ. art. 2555
Massimeprecedenti Vedi: N. 3659 del 1975, N. 9115del 2012