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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 6 dicembre 2013, n. 27409, sez. II civile

VENDITA - Vendita di cose immobili.


In tema di vizi dell'atto di compravendita immobiliare, è nullo l'atto di vendita stipulato in presenza della revoca, conosciuta dalle parti, della procura speciale precedentemente rilasciata dalla venditrice.
(Nel caso di specie emerge che sono inammissibili e comunque inutilizzabili - ai fini della decisione - le presunzioni che non rispettano il divieto della doppia presunzione e sono comunque inammissibili e inutilizzabili - sempre ai fini della decisione - le presunzioni prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza. Inoltre, il ritardo ovvero la mancata consegna dell'immobile compravenduto costituisce inadempimento ed espone il venditore all'obbligo di risarcimento dei danni, commisurati alle spese sostenute dall'acquirente per procurarsi medio tempore la disponibilità di altro immobile).