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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 5 luglio 2013, n. 16876, sez. II civile

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - Alienazione di immobili costruiti prima del 2 settembre 1967 - Dichiarazione sostitutiva ex art. 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985 - Necessaria veridicità dell'autodichiarazione - Esclusione - Fondamento.

L'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, secondo cui, negli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che l'opera è iniziata in data anteriore al 2 settembre 1967, configura una nullità formale e non una nullità sostanziale, in quanto per la validità del contratto è necessaria unicamente l'esistenza dell'autodichiarazione urbanistica dell'alienante e non la veridicità della stessa, né possono estendersi per analogia i tassativi casi di nullità previsti dalla citata norma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1418 e 1470, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6162 del 2006