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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 5 dicembre 2011, n. 26022, sez. III civile

Vendita - Cose future - Prova della conclusione di un contratto di vendita di cosa futura - Presunzioni - Utilizzabilità - Condizioni e limiti - Fondamento.


L'impossibilità di utilizzare le presunzioni in riferimento ai contratti aleatori - in ragione della loro eccezionalità, sì da richiedere che essi risultino da una espressa volizione delle parti e da clausole appositamente stabilite o accettate - esclude soltanto la possibilità di affermare che in luogo di una vendita di cosa sperata (art. 1472, primo comma, cod. civ.) sussista una ipotesi di "vendita di speranza" (art. 1472, secondo comma, cod. civ.), ma non impedisce di affermare sulla base di presunzioni esistenti che un contratto di vendita di cosa futura, ex art. 1472 cod. civ., sia stato in ogni caso concluso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1472 e 2727.
Massime precedenti Vedi: N. 4622 del 1957, N. 3088 del 1962.