Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 30 maggio 2013, n. 13612, sez. II civile

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ PROMESSE - Vendita di area fabbricabile - Minore potenzialità edificatoria rispetto a quella prospettata - Ipotesi di "aluid pro alio" - Esclusione - Mancanza di qualità promesse - Configurabilità - Fondamento.

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - Vendita di area fabbricabile - Minore potenzialità edificatoria rispetto a quella prospettata - Ipotesi di "aluid pro alio" - Esclusione - Mancanza di qualità promesse - Configurabilità - Fondamento.


In caso di compravendita di un'area fabbricabile in funzione di un determinato progetto edilizio, rivelatosi inattuabile per la minore potenzialità edificatoria del fondo rispetto a quella sulla quale il compratore aveva fatto affidamento, la responsabilità del venditore, derivante dalla situazione di fatto prospettata, non corrisponde ad un'ipotesi di vendita di cosa diversa da quella pattuita, essendo il bene immutato sia nella sua materialità che nella sua idoneità ad essere edificato, mentre la circostanza che sul suolo acquistato possa essere costruito un edificio di superficie minore rispetto a quella stimata incide unicamente sulle qualità promesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497
Massime precedenti Vedi: N. 276 del 1984
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5900 del 1997