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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 3 dicembre 2013, n. 26988, sez. II civile

VENDITA - Vendita di cose immobili.


Nella vendita immobiliare, l'individuazione dell'oggetto o la definizione dei criteri per la sua determinazione deve avvenire a pena di nullità con atto scritto, consistendo nella concretizzazione di un elemento essenziale del negozio, non potendo avere rilievo i dati di interpretazione che non facciano riferimento al testo scritto dell'accordo, quali quelli desumibili dal comportamento successivo dei contraenti in fase di esecuzione dello stesso.