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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 29 agosto 2013, n. 19890, sez. II civile

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - Rettifica del prezzo ex art. 1538, primo comma, cod. civ. - "Ratio" - Criteri.

 

In tema di vendita immobiliare "a corpo", l'art. 1538, primo comma, cod. civ. risponde alla necessità di ripristinare l'equilibrio delle prestazioni quale in concreto fissato dalle parti e, tuttavia, pregiudicato dalla sperequazione emersa dopo la stipula. Pertanto, la revisione del prezzo non deve seguire il criterio del valore di mercato (che si sovrapporrebbe all'equilibrio contrattuale raggiunto dai contraenti), né il criterio proporzionale "secco" (che cancellerebbe la volontà delle parti di vendere "a corpo", anziché "a misura"), dovendosi applicare, invece, un criterio proporzionale "corretto", che prescinda dall'esatta misurazione del bene, entro l'ambito per il quale è esclusa la revisione ex art. 1538 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538

Massime precedenti Vedi: N. 11793 del 2006