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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 24 luglio 2014, n. 16963, sez. II civile

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ PROMESSE - Vendita di partecipazioni sociali - Clausola di garanzia del venditore circa le sopravvenienze passive - Diritto del compratore all'indennizzo - Prescrizione - Termine annuale ex artt. 1495 e 1497 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Termine ordinario decennale - Applicazione.



Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 cod. civ., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 cod. civ., bensì alla prescrizione ordinaria decennale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, art. 1497, art. 2247, art. 2946
Massime precedenti Vedi: N. 18181 del 2004, N. 16031 del 2007