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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 24 giugno 2014, n. 14324, sez. II civile

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - Evizione totale o parziale - Caratteristiche - Privazione totale o parziale del bene - Assenza di servitù attiva promessa - Evizione parziale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Art. 1489 cod. civ. - Applicabilità.


In tema di compravendita, l'evizione totale o parziale si verifica solo quando l'acquirente sia privato, in tutto o in parte, del bene alienato, mentre, nell'ipotesi in cui, inalterato il diritto nella sua estensione quantitativa, risulti inesistente la servitù attiva che il venditore abbia dichiarato nel contratto, si determina, al pari dell'ipotesi di esistenza di una servitù passiva non dichiarata, la mancanza di una "qualitas fundi", con conseguente applicazione dell'art. 1489 cod. civ., estensivamente interpretato, il quale, oltre ai rimedi sinallagmatici della risoluzione e della riduzione del prezzo, consente anche il solo risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, art. 1484 e art. 1489
Massime precedenti Conformi: N. 24055 del 2008
Massime precedenti Vedi: N. 10184 del 2014