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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 23 maggio 2014, n. 11549, sez. II civile

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA - Di bene indiviso quale "unicum" - Prestazione dei venditori - Unitarietà - Conseguenze.


Nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale "unicum", ogni comproprietario non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso degli altri comproprietari, sicché, attesa l'unitarietà della prestazione dei venditori, l'obbligo di prezzo è indivisibile per volontà negoziale e ciascun venditore può esigere l'intero a titolo solidale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, art. 1316, art. 1317 e art. 1319
Massime precedenti Vedi: N. 17405 del 2009, N. 15545 del 2013