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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 22 novembre 2012, n. 20714, sez. II civile

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose immobili - Stipulazione di preliminare di vendita di immobile abusivo - Legittimità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Condizioni - Accoglibilità dell'istanza di condono - Indicazione degli abusi sanabili e congruità dei versamenti di oblazione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.


In tema di vendita di immobili, il disposto dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, consentendo la stipulazione ove risultino presentata l'istanza di condono edilizio e pagate le prime due rate di oblazione, esige che la domanda in sanatoria abbia i requisiti minimi per essere presa in esame dalla P.A. con probabilità di accoglimento, occorrendo, quindi, l'indicazione precisa della consistenza degli abusi sanabili, presupposto di determinazione della somma dovuta a titolo di oblazione, nonché la congruità dei relativi versamenti, in difetto delle quali il promittente venditore è inadempiente e il preliminare di vendita può essere risolto per sua colpa.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40
Massime precedenti Vedi: N. 1501 del 1999, N. 26260 del 2007, N. 13231 del 2010