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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 20 giugno 2013, n. 15546, sez. II civile

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA - Sentenza di esecuzione in forma specifica - Rivalutazione automatica del prezzo - Esclusione - Fondamento - Limiti.


La sentenza di esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita, resa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., è destinata ad attuare gli impegni assunti dalle parti, anche con riguardo all'ammontare del prezzo, il quale, pertanto, deve essere quello fissato con il preliminare medesimo, restando esclusa, con riguardo alla sua natura di debito di valuta, la possibilità di una rivalutazione automatica per effetto del ritardo rispetto alla data prevista per la stipulazione del definitivo, salvo che i contraenti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano espressamente previsto delle maggiorazioni o dei correttivi per compensare la svalutazione monetaria durante il periodo del suddetto ritardo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1224, 1277, 1470 e 2932
Massime precedenti Conformi: N. 2441 del 1988
Massime precedenti Vedi: N. 15734 del 2011