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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 20 febbraio 2013, n.4262, sez. II civile

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Patto commissorio - Divieto del - Estensione del divieto - Criteri- Conseguimento della finalità vietata dall'ordinamento - Necessità - Fattispecie relativa a vendita fiduciaria con causa lecita.


In materia di nullità per violazione del divieto del patto commissorio, non è possibile in astratto identificare una categoria di negozi soggetti a tale nullità, occorrendo invece riconoscere che qualsiasi negozio può integrare tale violazione nell'ipotesi in cui venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, di far ottenere al creditore la proprietà del bene dell'altra parte nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che non aveva ravvisato il patto commissorio in una vendita fiduciaria di un immobile - finalizzata a far ottenere un mutuo al fiduciario per il soddisfacimento di un suo credito nei confronti del fiduciante - caratterizzata dall'effetto reale del trasferimento di proprietà al fiduciario e da un effetto obbligatorio, il ritrasferimento dell'immobile, non condizionato ad un adempimento del fiduciante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1344, 1470 e 2744
Massime precedenti Vedi: N. 437 del 2009, N. 5740 del 2011