Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 19 novembre 2015, n. 23670, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Causa di garanzia e non di scambio – Frode alla legge – Sussiste.

Una vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita è nulla se il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo, ma l’adempimento di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo a porre in essere una transitoria situazione di garanzia, destinata a venir meno, con effetti diversi a seconda che il debitore adempia o non l’obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che una siffatta vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, costituisce un mezzo per eludere il divieto posto dall’articolo 2744 c.c., e la sua causa illecita ne determina l’invalidità ai sensi degli articoli 1343 e 1418 c.c..

Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità accertato che la vendita è stata posta in essere per consentire risultati non voluti dall’ordinamento e una volta accertata la frode alla legge non è necessario accertare la sussistenza di una simulazione o di un motivo fraudolento.