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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 19 marzo 2015, n. 5561, sez. II civile

Vendita – Evizione derivante da vincoli pubblicistici - Conoscibilità da parte dell'acquirente – Irrilevanza

Gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art. 1476 c.c., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l'alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto.

(Fattispecie relativa alla domanda di riduzione del prezzo di vendita di una abitazione unifamiliare con circostante terreno in relazione al quale, successivamente alla vendita, parte del terreno era stato sottoposto dall'amministrazione ad occupazione temporanea in esecuzione di un piano di esproprio scaturente dal piano regolatore).