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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 19 maggio 2014, n. 10965, sez. III civile

Vendita aliud pro alio – Risoluzione del contratto – Diritto potestativo.


La facoltà di domandare la risoluzione del contratto di vendita, attribuita dall'art. 1492 c.c., al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte della quale la posizione del venditore è di mera soggezione; ne consegue che la prescrizione dell'azione - fissata in un anno dall'art. 1495 c.c., comma 3, - può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto dell'art. 1219, primo comma, cod. civ., in una intimazione o richiesta di adempimento di un'obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi.