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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 16 settembre 2015, n. 18135, sez. Unite civili

ALLOGGI POPOLARI - Vincolo del prezzo – Sussistenza anche a seguito della caduta del divieto di alienare.


In tema di vendita di alloggi di edilizia convenzionata soggetti al vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione, tale vincolo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare; ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita.
Ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, che delega al Consiglio Comunale la fissazione dei criteri per la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi in materia di edilizia convenzionata, gli atti amministrativi relativi, così come le convenzioni, in quanto promananti in forza della predetta delega legislativa, traggono da quest'ultima, direttamente, il carattere di imperatività e pertanto debbono ritenersi compresi nella previsione dell'art. 1339 c.c.; cui si ricollega quella dell'art. 1419 c.c., comma 2, posto che la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa è la sanzione della nullità della clausola stessa: senza riflessi invalidanti, peraltro, sull'intero contratto in ipotesi di sostituzione di diritto.