Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 16 settembre 2013, n. 21112, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Vendita immobiliare – Simulazione – Fattispecie.


L’interposizione fittizia di persona postula l’imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi direttamente nei confronti dell'interponente: ne consegue che non riesce ottenere la declaratoria di simulazione il coniuge in regime di comunione il quale sostiene che l’altro, in pendenza del giudizio di separazione personale, abbia acquistato con denaro comune l’immobile per il tramite di un prestanome, laddove egli non riesca a provare la consapevolezza dei venditori sulla circostanza secondo cui il denaro per il versamento del corrispettivo non provenisse davvero dalla cosiddetta “testa di legno”.