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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 16 giugno 2014, n. 13685, sez. II civile

COMPRAVENDITA - Eccezione di inadempimento – Opposti interessai - Valutazione del Giudice.


In presenza di un'exceptio inadimpleti contractus il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse; valutazione che rientra nei compiti del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria. Qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione, non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.