Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 12 febbraio 2014, n. 3207, sez. II civile

I) VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - Vendita di terreno sotto condizione sospensiva dell'approvazione di variante urbanistica - Validità - Fondamento.

La vendita di un terreno, che venga stipulata per consentire all'acquirente una sua utilizzazione edificatoria, al momento non permessa dagli strumenti urbanistici, e venga quindi sottoposta alla condizione sospensiva della futura approvazione di una variante di detti strumenti che contempli quell'utilizzazione, non è affetta da nullità, né sotto il profilo dell'impossibilità dell'oggetto, né sotto il profilo dell'impossibilità della condizione, dovendosi ritenere consentito alle parti di dedurre come condizione sospensiva anche un mutamento di legislazione o di norme operanti "erga omnes", salva restando l'inefficacia del contratto in conseguenza del mancato verificarsi di tale mutamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, art. 1347, art. 1353, art. 1354, art. 1418 e art. 1470
Massime precedenti Conformi: N. 74 del 1986


II) CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA - COMPORTAMENTO DI BUONA FEDE DELLE PARTI - Assunzione di obbligo o alienazione sotto condizione sospensiva del rilascio di autorizzazioni amministrative - Obbligo di condotta durante la pendenza - Contenuto - Inosservanza - Conseguenze.

La parte che si è obbligata o ha alienato un bene sotto la condizione sospensiva del rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie alle finalità economiche dell'altra parte deve compiere, secondo buona fede, tutte le attività che da lei dipendono per l'avveramento della condizione, senza impedire che la P.A. provveda sul rilascio delle autorizzazioni, potendo l'altra parte, in caso contrario, chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, da accertare con il criterio della regolarità causale, ove risulti, in base alla situazione esistente nel momento in cui si è verificato l'inadempimento, che la condizione avrebbe potuto avverarsi, mediante il legittimo rilascio delle autorizzazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, art. 1358, art. 1359 e art. 1453
Massime precedenti Conformi: N. 6676 del 1992
Massime precedenti Vedi: N. 13099 del 2011