Data pubblicazione:
Cassazione, sentenza 11 febbraio 2014, n. 3088, sez. II civile
VENDITA - Vendita di cose altrui o parzialmente altrui.
La vendita di cosa parzialmente altrui ha effetti obbligatori soltanto per la quota relativa a diritti altrui, mentre per la parte soggetta al potere di disposizione dell'alienante produce immediati effetti traslativi, salvo che l'acquirente non faccia valere i diversi diritti conferitigli dall'art. 1480 c.c.