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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 11 febbraio 2014, n. 3088, sez. II civile

VENDITA - Vendita di cose altrui o parzialmente altrui.


La vendita di cosa parzialmente altrui ha effetti obbligatori soltanto per la quota relativa a diritti altrui, mentre per la parte soggetta al potere di disposizione dell'alienante produce immediati effetti traslativi, salvo che l'acquirente non faccia valere i diversi diritti conferitigli dall'art. 1480 c.c.