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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 10 marzo 2015, n. 4733, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Unità immobiliare – Parcheggio pertinenziale – Unità immobiliare abusiva realizzata ex post – Rapporto fra superficie di parcheggio e cubature di costruzione – Alterazione – Annullamento – Necessità - Fondamento.

 

Costituisce violazione dell’articolo 41-sexies della legge 1150/42 l’alterazione del rapporto tra superficie di parcheggio e metri cubi di costruzione che si produce attraverso la realizzazione ex post di unità immobiliari abusive.

Ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che, dopo aver accertato che il contratto di compravendita non aveva trasferito la proprietà del posto auto unitamente a quella dell’appartamento, ha ritenuto che i venditori potessero legittimamente non trasferire il diritto reale d’uso del posto auto, stante la riserva dello stesso all’unità abitativa realizzata ex post nel locale mansarda, riconoscendo tuttavia che quest’ultimo costituisce un’unità immobiliare abusiva, così acclarando l’avvenuta alterazione del rapporto tra superficie di parcheggio e metri cubi di costruzione, in danno del diritto degli acquirenti dell’appartamento a fruire del posto auto, sotto forma di diritto reale d’uso, dovendo dunque ritenersi eluso il vincolo di destinazione imposto dalla normativa speciale richiamata.