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Categoria: VENDITA

* Cassazione, sentenza 26 settembre 2017, n. 22363, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Vendita immobiliare – Parcheggio gravato da uso pubblico – Non inserito nel certificato di destinazione urbanistica – Riduzione del prezzo – Ammissibilità – Indicazione nel contratto di cessione con le servitù attive e passive – Sufficienza ai fini della responsabilità del venditore – Esclusione.

 

La responsabilità del venditore, ai sensi dell'art. 1489 c.c., è esclusa solo nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, ovvero qualora si tratti di oneri e diritti apparenti, che risultino cioè da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, perché il compratore, avendo la possibilità di esaminare la cosa prima dell'acquisto, ove abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile, deve subire le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità. Altrettanto può valere, ai fini della opponibilità, soltanto se il titolo costitutivo di una servitù o altro onere è trascritto o in qualche modo menzionato o richiamato inequivocabilmente nell'atto di trasferimento.

La clausola relativa alla vendita con incluse le servitù passive inerenti un complesso immobiliare, è priva di valore negoziale significativo in assenza di prova circa la conoscenza (per avvenuta anteriore informazione) o conoscibilità (per ricerca fatta con ordinaria diligenza) del vincolo gravante sul bene condominiale. In assenza dei presupposti anzidetti doveva essere dato il peso di una mera clausola di stile.