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Categoria: VENDITA

* Cassazione, ordinanza 31 agosto 2017, n. 20603, sez. II civile

COMPRAVENDITA - Incapacità del contraente.

 

Ai fini dell'annullamento di un atto di compravendita stipulato da una venditrice che versi in condizioni di incapacità naturale, il solo pregiudizio economico che possa derivarle dall'atto medesimo, non è sufficiente a dimostrare la malafede della controparte. Ciò in quanto varie possono essere le ragioni per le quali un soggetto si induca a stipulare un contratto per lui svantaggioso; ragioni che la controparte non è tenuta ad indagare. A meno che non risulti evidente, o quantomeno percepibile con l'ordinaria diligenza, che la determinazione della controparte costituisca l'estrinsecazione di turbe o menomazioni della sfera volitiva o intellettiva.