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Categoria: USUFRUTTO

Cassazione, sentenza 3 settembre 2013, n. 20155, sez. II civile

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - DIRITTI DELL'USUFRUTTUARIO - Usufrutto su compendio immobiliare - Morte dell'usufruttuario in corso di causa - Domanda di scioglimento della "comunione impropria" proposta dall'usufruttuario e proseguita dagli eredi - Difetto di interesse ad agire - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Sussistenza - Domanda di risarcimento dei danni da mancato godimento della "res fructifera" - Interesse ad agire degli eredi - Configurabilità - Fondamento.



Allorché si sia verificata, in corso di causa, la morte dell'usufruttuario di un compendio immobiliare, mentre deve ritenersi inammissibile - per carenza di interesse ad agire, conseguente all'intrasmissibilità "mortis causa" del diritto di usufrutto - la domanda dal quello proposta e proseguita dai suoi eredi, finalizzata allo scioglimento della "comunione impropria"(ovvero all'individuazione dei beni su cui l'usufrutto avrebbe dovuto essere concretamente esercitato, nell'ambito di quelli collettivamente gravati dallo stesso), a differente conclusione deve pervenirsi con riferimento alla pretesa risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. azionata dall'usufruttuario in relazione al rifiuto frapposto dalla curatela fallimentare dei nudi proprietari a consentire la locazione di taluni beni facenti parte di detto compendio, giacché mirante all'accertamento di un comportamento sostanzialmente appropriativo ed estromissivo della curatela ed al conseguente ristoro del diritto dell'usufruttuario a godere della "res fructifera" e farne propri i frutti civili, ai sensi dell'art. 984 cod. civ., diritto la cui trasmissibilità agli eredi non è esclusa da alcuna norma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 981, 984 e 2043, Cod. Proc. Civ. artt. 100, 110 e 300