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Categoria: USUCAPIONE

* Cassazione, sentenza 12 ottobre 2016, n. 20568, sez. II civile

FAMIGLIA - Separazione – Di fatto – Parte di casa abitata da un coniuge – Usucapione – Limiti.
Ai fini del decorso del termine utile per l’usucapione di una porzione di bene immobile da parte di uno degli ex coniugi, assume rilevanza la data della separazione giudiziale e non il momento in cui era emersa la crisi coniugale. Il coniuge separato in casa, quindi, non può usucapire la porzione da lui abitata dopo la manifesta rottura dell’unione a meno che non riesca a dimostrarne l’uso esclusivo.