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Categoria: USUCAPIONE

Cassazione, sentenza 30 maggio 2016, n. 11158, sez. II civile

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - Possesso di servitù di passaggio ultraventennale - Rinunzia, per iscritto, all'usucapione non giudizialmente accertata - Opponibilità all'avente causa dal titolare del fondo dominante - Condizioni - Fondamento.
La rinunzia, per iscritto, all'usucapione di una servitù di passaggio non ancora giudizialmente accertata è opponibile all'avente causa dal titolare del fondo dominante indipendentemente dalla sua comunicazione al successivo acquirente, ancora non esistente, ovvero dall'osservanza dell'onere della trascrizione, trattandosi di rinunzia proveniente, all'epoca della sua esplicitazione, dal legittimo proprietario del fondo dominante, né potendo esigersi una trascrizione della rinunzia in mancanza della trascrizione dell'atto di acquisto della servitù.