POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI
BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - Possesso di servitù di passaggio
ultraventennale - Rinunzia, per iscritto, all'usucapione non giudizialmente
accertata - Opponibilità all'avente causa dal titolare del fondo dominante -
Condizioni - Fondamento.
La
rinunzia, per iscritto, all'usucapione di una servitù di passaggio non ancora
giudizialmente accertata è opponibile all'avente causa dal titolare del fondo
dominante indipendentemente dalla sua comunicazione al successivo acquirente,
ancora non esistente, ovvero dall'osservanza dell'onere della trascrizione, trattandosi
di rinunzia proveniente, all'epoca della sua esplicitazione, dal legittimo
proprietario del fondo dominante, né potendo esigersi una trascrizione della
rinunzia in mancanza della trascrizione dell'atto di acquisto della servitù.