POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E
SOSPENSIONE - Opposizione alla stima e istanza di retrocessione - Atti di
riconoscimento della proprietà - Qualificazione - Interruzione del possesso “ad
usucapionem” - Configurabilità.
Ai sensi degli artt. 1165
e 2944 c.c., l'usucapione della proprietà è interrotta dal riconoscimento del
diritto altrui, ossia dal fatto che il possessore “ad usucapionem” riconosca il
diritto di proprietà del soggetto cui il bene formalmente appartiene e, in
questo senso, implicano certamente un riconoscimento dell'altrui proprietà
tanto le domande di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio proposte
dall'espropriato, quanto quella di retrocessione del bene: l'opposizione alla
stima, infatti, presuppone la presa d'atto dell'esproprio, ossia del formale
trasferimento coattivo della proprietà del bene a favore dell'espropriante; la
domanda di retrocessione, invece, consistendo in una richiesta di
ritrasferimento della proprietà del bene all'espropriato sul presupposto che
siano venute meno le ragioni dell'atto ablatorio, implica il riconoscimento, da
parte dell'ex proprietario, del pregresso passaggio della proprietà del bene
all'espropriante per effetto dell'emissione del decreto di esproprio.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL
POSSESSO - Mutamento di detenzione in possesso - Presupposti - Manifestazione
esteriore - Mutamento dell'"animus" - Atto concretizzante opposizione
del detentore nei confronti del possessore - Necessità - Inottemperanza alle
pattuizioni relative alla costituzione della detenzione o meri atti di
esercizio del possesso - Inidoneità - Fattispecie in materia di espropriazione.
L'interversione nel
possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma
deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente
contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto
mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato
d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad
esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al
precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi".
Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle
quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso,
un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio
del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione
di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.
(Nella specie, la S.C. ha
escluso l'interversione nel possesso, da parte del conduttore ed ex
proprietario del bene poi espropriato, osservando, da un lato, che la stipula
di contratti di locazione e la percezione dei relativi canoni, lo svolgimento
di opere di manutenzione e la gestione delle utenze, erano tutte condotte non
rivolte nei confronti del soggetto espropriante, e, dall’altro, che la
proposizione del giudizio di opposizione alla stima e della domanda di
retrocessione dell’immobile erano atti comportanti il riconoscimento del
diritto di quest’ultimo).