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Categoria: USUCAPIONE

Cassazione, sentenza 6 maggio 2014, n. 9682, sez. II civile

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE - Usucapione di immobile ritenuto demaniale e concesso in uso a terzi - Condizioni - Fondamento.

 

La distinzione tra i beni pubblici e i beni privati non discrimina due categorie concettuali di proprietà, ma soltanto due categorie giuridiche di beni, la prima delle quali presenta un peculiare regime giuridico (inalienabilità, inusucapibilità, vincolo di destinazione per i beni pubblici appartenenti a privati, ecc.). Ne consegue che la P.A. può usucapire il bene privato del quale per oltre un ventennio, nella erronea convinzione che fosse demaniale, abbia disposto la concessione in uso a terzi, atteso che, mentre l'errata supposizione di demanialità del bene non incide sulla volontà della P.A. di gestirlo "uti dominus", risolvendosi in un errore sul regime giuridico del bene, irrilevante ai fini dell'usucapione, la concessione in uso a terzi costituisce uno dei modi di disposizione del bene e, quindi, di possesso da parte dell'ente pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, art. 823, art. 828, art. 829 e art. 1158

Massime precedenti Conformi: N. 14917 del 2001