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Categoria: USUCAPIONE

Cassazione, sentenza 6 maggio 2014, n. 9671, sez. II civile

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - REQUISITI DEL POSSESSO (LEGITTIMO) - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") - Nozione - Attività negoziale diretta all'acquisto di proprietà - Compatibilità.

 

L'"animus possidendi", necessario all'acquisto della proprietà per usucapione, non consiste nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile all'usucapione. Ne consegue che la consapevolezza di possedere senza titolo e l'attività negoziale (nella specie, proposta di acquisto) diretta a ottenere il trasferimento della proprietà non escludono che il possesso sia utile all'usucapione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, art. 1158 e art. 1326

Massime precedenti Conformi: N. 10230 del 2002