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Categoria: USUCAPIONE

Cassazione, sentenza 31 maggio 2021, n.15137, sez. II civile

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - Sentenza dichiarativa di fallimento e sua trascrizione - Idoneità ad interrompere il possesso “ad usucapionem” Esclusione - Fondamento.

In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.